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Contratto di mutuo e polizza assicurativa collegata

Contratto di mutuo e polizza assicurativa collegata

A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano

Corte d’appello di Lecce, sentenza del 14 giugno 2017

Tizia conveniva in giudizio la Compagnia Alfa e la Banca Gamma, in proprio e quale erede del coniuge Caio, allegava di aver sottoscritto, presso la agenzia di Gamma, un contratto di finanziamento e, contestualmente, la collegata polizza collettiva che prevedeva, tra i rischi garantiti, l’invalidità totale permanente e la morte dell’assicurato.

In seguito, si verificava il decesso del coniuge, il quale era, frattanto, stato riconosciuto invalido al 100%.
L’attrice affermava di avere continuato a pagare regolarmente le rate del mutuo e di avere richiesto, da un lato, ad Alfa, di liquidare l’indennizzo in favore della Banca contraente, e, a quest’ultima, quale mandataria all’incasso dell’indennizzo, di estinguere il mutuo residuo e di restituire al mutuatario le rate incassate successivamente al verificarsi del rischio garantito.

Le convenute si costituivano in giudizio contestano la domanda che veniva integralmente respinta dal Giudice di primo grado, il quale rilevava che dalla dichiarazione di adesione riportata in calce alla domanda di mutuo, risultava che l’unica intestataria della polizza assicurativa era Tizia, indicata espressamente come soggetto assicurato. Pertanto, l’evento assicurato, e che dava diritto all’indennizzo, era la morte o la invalidità di Tizia, e non del di lei coniuge.

Tizia impugnava la sentenza, censurandone la illegittimità laddove essa non riconosceva la operatività della polizza anche nei confronti del cointestatario del mutuo, sostenendo, in particolare, a fondamento del gravame, che il premio era stato determinato in relazione alla posizione di entrambi i coniugi cointestatari del mutuo; che entrambi i coniugi avevano dichiarato di volere avvalersi della copertura assicurativa; che l’assicurazione sul mutuo è una garanzia ulteriore per l’ente mutuante, sicchè non vi sarebbe ragione per limitarla ad uno solo dei coniugi, etc.

Gli appellanti resistevano all’appello eccependo che, mentre il mutuo era stato stipulato da entrambi i coniugi, il contratto di assicurazione era stato sottoscritto esclusivamente da Tizia.
Il Giudice dell’impugnazione ha osservato che mentre il contratto di mutuo e quello di assicurazione risultavano sottoscritti da entrambi i coniugi, nella parte dedicata alla copertura assicurativa soltanto il coniuge (poi deceduto) era stato indicato come soggetto assicurato. Il chiarissimo tenore di tale dichiarazione non lasciava, dunque, margine per alcuna interpretazione, a norma dell’art. 1372 c.c..

Per contro, era irrilevante la circostanza che il premio fosse stato determinato in relazione alla posizione di entrambi i coniugi, in quanto la determinazione del premio non dipende dal numero delle persone assicurate, bensì dal rischio che l’impresa assicuratrice si assume.
Inoltre, l’espressione riportata nella parte dedicata alla copertura assicurative “il/i sottoscritto/i dichiara/no …” non è determinante, trattandosi di una tipica formula resa necessaria dall’uso di un modulo prestampato. Infine, e non da ultimo, il coniuge (poi deceduto) era, con ogni probabilità, già affetto da grave malattia al momento della sottoscrizione del contratto, ragion per cui non avrebbe potuto assumere la veste di assicurato, posto che, ai termini del contratto, poteva essere assicurato solo colui che si trovasse “in buono stato di salute da almeno 12 mesi”.

Sulla base di tali rilievi la Corte d’appello di Lecce, accogliendo la tesi difensiva della Compagnia appellata, ha respinto l’appello di Tizia.

 

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