Licenziamento disciplinare per illegittimo accesso ai profili della clientela
A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella
Con sentenza n. 14319 dell’8 giugno 2017 la Suprema Corte, riformando la sentenza di secondo grado, ha ritenuto disciplinarmente rilevante il comportamento di una lavoratrice (dipendente di una società operante nell’ambito dei servizi telefonici) che aveva, ripetutamente, avuto accesso al profilo di alcuni clienti, pur essendo autorizzata, in ragione delle mansioni svolte, ad accedere a tale area (“dettaglio chiamate”) solo in casi specifici e limitati. Più precisamente, la dipendente aveva effettuato, nell’arco di due mesi, 135 visualizzazioni del traffico telefonico di alcuni clienti e ben 123 visualizzazioni riguardavano solo tre numeri telefonici. Secondo quanto rilevato dalla Suprema Corte, risultava poco plausibile che quasi tutti i contatti della dipendente fossero limitati, nell’arco di due mesi, solo a tre clienti e, quindi, la Corte di merito avrebbe dovuto accuratamente analizzare tale comportamento, in quanto, da un lato, la lavoratrice aveva esposto il datore di lavoro al rischio, nei confronti degli utenti, di azioni risarcitorie per la violazione dei diritti di riservatezza e segretezza e, dall’altro, ella era stata rinviata a giudizio dal GIP per il reato di cui all’art. 617 c.p. (cognizione illecita di comunicazioni telefoniche), circostanza ignorata dalla Corte di merito.