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Lavoro autonomo e “lavoro agile”

Lavoro autonomo e “lavoro agile”

Trentino | 19 giugno 2017

Articolo a cura di Salvatore Trifirò e Barbara Fumai

 

Dal 14 giugno 2017, anche il lavoro autonomo sottostà alle “misure” del legislatore, che con la legge n. 81/2017 ha introdotto quello che i commentatori hanno già definito “Statuto dei lavoratori autonomi”.

La normativa stabilisce, da un lato, una nuova regolamentazione del lavoro autonomo non imprenditoriale, dopo l’abolizione da parte del Jobs Act delle garanzie minime che erano state introdotte con la c.d. Legge Biagi.

Dall’altro, introduce nel nostro ordinamento la disciplina del lavoro c.d. agile, meglio noto come smart working o flexible working.

Quanto al lavoro autonomo, tra le più significative previsioni, la nuova legge introduce misure di contrasto al ritardo dei pagamenti da parte di imprese e pubbliche amministrazioni; individua specifiche clausole poste a vantaggio del committente, quali ad esempio la modifica unilaterale delle condizioni del contratto o il recesso senza preavviso, da considerarsi da abusive (e, quindi, prive di effetto) e interviene sul rafforzamento delle garanzie sociali nei confronti dei lavoratori autonomi.

Su tale ultimo tema, attribuisce una serie di deleghe al Governo (ad esempio in materia di sicurezza) in modo da accelerare i tempi di attuazione, ma prevede anche misure dirette, quali ad esempio la c.d. DIS-COLL, ovvero l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, come prevista dal Jobs Act, riconosciuta - già a partire dal 1 luglio 2017 – ai collaboratori, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca, a fronte di un incremento minimo dell’aliquota contributiva.

Gravidanza, malattia e infortunio del lavoratore autonomo vengono inseriti in un nuovo quadro normativo che fissa in un periodo massimo di 150 giorni per ciascun anno solare la possibile sospensione del rapporto per coloro che svolgono la loro attività in via continuativa; entro tale periodo, il rapporto di lavoro non si estingue, salvo il venir meno dell’interesse del committente, ma non vi è diritto al corrispettivo.

In caso di assenza per maternità, con il consenso del committente, la lavoratrice potrà farsi sostituire da altri lavoratori autonomi di sua fiducia o dai suoi soci, anche attraverso forme di compresenza. Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS, infatti, avranno diritto di ottenere l’indennità spettante per il congedo obbligatorio a prescindere dall’astensione dall’attività lavorativa.

Il Capo II del testo normativo è dedicato al “lavoro agile”, da intendersi come particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato e non come nuova tipologia contrattuale. Detta modalità si basa sulla flessibilità di orari e di sede ed è caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti anche al di fuori dei locali aziendali.

Potranno beneficiarne anche i pubblici dipendenti.

L’accordo relativo alle modalità di lavoro agile, sia esso a termine o a tempo indeterminato, deve essere redatto per iscritto e dovrà specificare nel concreto come si svolgerà la prestazione lavorativa, al di fuori dei locali aziendali; come il datore di lavoro potrà esercitare il proprio potere direttivo e di controllo; quali strumenti saranno impiegati dal lavoratore; i tempi di riposo, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; l’accordo, infine, dovrà indicare quali comportamenti, svolti al di fuori dei locali aziendali, potrebbero comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari.

Rimangono fermi gli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, nonché quelli connessi all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali.

Dal punto di vista economico e normativo, infine, il lavoratore ha diritto ad un trattamento non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

L’introduzione di una disciplina del lavoro agile prende le mosse da effettive modalità di lavoro già diffuse in alcuni settori produttivi, attraverso la contrattazione collettiva; consente di sfruttare le molte opportunità concesse dalle nuove tecnologie al fine di raggiungere una migliore coniugazione delle esigenze di vita con i tempi di lavoro e preconizza quelle modalità lavorative che con il progredire delle tecnologie saranno alla base dell’impresa virtuale del futuro.

 

 

 

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