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Licenziamento per ragioni organizzative: non si richiede che l’azienda sia in perdita

Licenziamento per ragioni organizzative: non si richiede che l’azienda sia in perdita

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

Con sentenza n. 13015 del 24 maggio 2017 la Suprema Corte ha confermato il recente orientamento pro business, secondo cui l’esistenza di utili di bilancio non osta ad un licenziamento per ragioni organizzative (nel caso di specie, per soppressione della posizione lavorativa), precisando che il contemperamento fra gli opposti interessi non può risolversi bilanciando tra loro, da un lato, quello imprenditoriale ad un incremento di produttività e, potenzialmente, di redditività e, dall’altro, quello del dipendente a mantenere una data occupazione, in quanto un bilanciamento del genere presupporrebbe, a monte, la risposta all’interrogativo su quale sia il limite consentito del saggio di profitto, al quale non può rispondersi in sede giudiziaria.

La Suprema Corte ha precisato che la riorganizzazione deve essere genuina, precedere logicamente e/o cronologicamente il licenziamento (che, altrimenti, sarebbe un mero effetto di risulta di una scelta diversa da quelle tecnico-organizzative e produttive consentite dall’art. 3 della legge 604/1966) e derivare da necessità non meramente contingenti e transeunti (cioè non destinate ad essere certamente riassorbite in un breve arco di tempo).

 

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