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La proposta di assunzione non ha sempre natura vincolante

La proposta di assunzione non ha sempre natura vincolante

A cura di Antonio Cazzella

Con la recente sentenza n. 11908 del 12 maggio 2017 la Corte di Cassazione ha indicato i criteri per valutare quando una proposta di assunzione ha natura vincolante.

Nel caso di specie, un istituto di credito aveva inviato ad un candidato una lettera, nella quale si dava atto che il giorno precedente era stata deliberata la sua assunzione, con riserva di verificare i requisiti certificati dalla documentazione prodotta dal candidato (dati anagrafici, certificato attestante gli studi compiuti, certificato medico di idoneità ai videoterminali, certificato carichi pendenti, certificato penale generale, scheda anagrafica e professionale, autocertificazione su vari requisiti personali ritenuti rilevanti dal proponente).

Il candidato aveva accettato l'assunzione, tuttavia, successivamente al ricevimento di tale comunicazione, il proponente lo aveva informato di non voler procedere all'assunzione, a causa di sopravvenute esigenze organizzative (copertura della posizione con personale già dipendente).

Nel corso del giudizio, l'istituto di credito aveva precisato di non aver dato seguito alla proposta di assunzione, in quanto il candidato, durante i colloqui selettivi, aveva omesso di riferire che il precedente rapporto di lavoro, con un'altra banca, era cessato a seguito di licenziamento per giusta causa determinato da gravi comportamenti illeciti, affermando, invece, che il rapporto di lavoro era cessato per dimissioni.

Il giudice di prime cure ha accolto la domanda del candidato, condannando l'istituto di credito all'assunzione del medesimo ed al pagamento delle retribuzioni perdute; la Corte di merito ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando le domande del lavoratore.

La Suprema Corte ha confermato la decisione, evidenziando che la lettera inviata al candidato, con la quale la banca proponente aveva espresso la volontà di procedere alla sua "eventuale assunzione", invitandolo far conoscere le sue decisioni " …. e eventualmente" la data in cui sarebbe stato libero da impegni di lavoro, ha costituito soltanto uno dei passaggi procedurali della formazione e dell'esplicitazione di una volontà interna dell'azienda, suscettibile di perfezionamento solo al termine della delibazione delle condizioni soggettive risultanti dalla documentazione richiesta al lavoratore.

La Suprema Corte ha altresì condiviso la decisione della Corte di merito di ritenere valutabili, ai fini della proposta definitiva, anche altri elementi (ulteriori a quelli risultanti dalla documentazione fornita dal candidato), ricavabili aliunde, "coerentemente con l'assunto secondo cui nel contratto di lavoro i contraenti hanno diritto di considerare ogni fattore utile a escludere l'equivocità della conclusiva manifestazione dei consensi nella quale il rapporto stesso trova la sua fonte genetica".

Inoltre, la Suprema Corte ha rilevato che la Corte di merito ha correttamente fondato la sua decisione sul significato letterale della proposta, "canone interpretativo primario di qualsivoglia manifestazione di volontà", ritenendo legittima la riserva di valutazione manifestata esplicitamente attraverso l'espressione "eventuale assunzione", nonché attraverso l'avverbio "eventualmente" pure utilizzato nel testo della proposta, al fine di escludere la vincolatività della medesima.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la dinamica del consenso nel contratto di lavoro risente della peculiare natura degli interessi rappresentati, in quanto nel rapporto di lavoro gravitano, intorno alle due obbligazioni fondamentali, "potestà e corrispondenti soggezioni distinte dalle prestazioni corrispettive di lavoro e di retribuzione" ed ha evidenziato che "tale particolare condizione dei contraenti giustifica forme di disponibilità all'assunzione, che non si traducono ancora in una proposta completa idonea a perfezionare il contratto, al fine di valutare tutti gli elementi di fatto idonei ad escludere qualsiasi equivocità della manifestazione dei consensi".

Pertanto, il criterio dell'interpretazione letterale può essere sufficiente ad escludere la natura vincolante della proposta di assunzione: in tal caso, risulta superfluo esaminare altri elementi fattuali, che pure assumono rilievo per valutare l'idoneità della proposta a perfezionare il contratto di lavoro.

 

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