Guarigione anticipata dalla malattia. Obblighi del lavoratore e del datore. (circolare INPS del 2 maggio 2017, n. 79)
A cura di Francesco Torniamenti
Con la circolare n. 79 del 2 maggio 2017, l’INPS delinea gli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro in caso di guarigione anticipata dalla malattia, rispetto alla prognosi definita dal medico competente.
In primo luogo, l’INPS afferma che il lavoratore - in caso di guarigione anticipata dalla malattia rispetto alla prognosi inziale - ha l’obbligo (sia nei confronti dell’Ente Previdenziale che del datore di lavoro) di chiedere al medico competente di rettificare il certificato medico. Tale obbligo rientra nel dovere del lavoratore di tenere, nei confronti dell’Ente previdenziale, un comportamento di massima collaborazione e correttezza, che gli impone di comunicare il venir meno della condizione morbosa, presupposto per l’erogazione della prestazione economica dal parte dell’Istituto. L’obbligo di rettifica del certificato è previsto anche nel “disciplinare tecnico” allegato al decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010, che impone al medico curante di rettificare il certificato medico in caso di riduzione della prognosi.
Il rientro del lavoratore al lavoro - prima del decorso della prognosi - senza che sia stato rettificato il certificato medico telematico, danneggia l’INPS che, infatti, da una parte eroga al lavoratore prestazioni economiche non dovute e, dall’altra, può incorrere in valutazioni di competenza inappropriate (inviando, ad esempio, inopportuni – ed inutili – controlli al domicilio del lavoratore, con derivanti oneri a carico dell’Istituto stesso).
D’altro canto, il datore di lavoro che consente al dipendente la ripresa dell’attività lavorativa, in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, agisce in violazione dell’art. 2087 cod. civ. che, come noto, impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro.
Al fine di scongiurare le suddette condotte, l’INPS prevede che il dipendente che ritorna al lavoro anticipatamente dalla malattia – senza previamente comunicarlo all’Ente – sia passibile delle stesse sanzioni previste dalla circolare n. 166/1988 nel caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo (ovvero la decurtazione dell’indennità in misura variabile in proporzione al numero di rientri anticipati al lavoro senza previa informativa all’Istituto).