Irrilevante anticipare a terzi la volontà di recedere dal rapporto di lavoro prima di esaminare le difese del lavoratore
A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella
Con sentenza n. 8136 del 27 marzo 2017 la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente in base alle prescrizioni dell’art. 7 Stat. Lav., anche se il datore aveva preannunciato ad un terzo la volontà di recedere dal rapporto con il lavoratore, prima ancora di esaminare le difese svolte da quest’ultimo. Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva intimato il licenziamento trascorso il termine di cinque giorni previsto dall’art. 7 Stat. Lav. per presentare le giustificazioni e, comunque, dopo il ricevimento delle giustificazioni medesime, ma aveva inviato ad un terzo una email – di cui era venuto a conoscenza il dipendente - nella quale si preannunciava il licenziamento e ciò ancor prima di esaminare le giustificazioni.
La Suprema Corte ha precisato che il licenziamento è un atto recettizio, che produce effetti nei confronti del destinatario solo quando perviene al suo indirizzo, mentre, nel caso di specie, la comunicazione confidenziale - che anticipava ad un terzo il già maturato intento societario di recedere dal rapporto di lavoro - non solo non era diretta (nel senso di essere destinata) al dipendente, ma non aveva natura negoziale e neppure di atto giuridico in senso stretto; in particolare, la Suprema Corte ha precisato che, nelle imprese aventi natura societaria, non rileva il momento in cui si sia formato nel datore di lavoro il proposito di licenziare il dipendente (come, ad esempio, nel caso di deliberazione del consiglio di amministrazione intervenuta prima che sia decorso il termine a difesa), in quanto è sufficiente che l’organo competente per l’adozione dell’atto con rilevanza esterna provveda a comunicare il recesso successivamente al decorso del termine medesimo.