Il trasferimento non è impugnabile se il lavoratore ha firmato “per accettazione” la relativa comunicazione aziendale
Causa curata da Francesco Chiarelli
Tribunale di Milano, sentenza 24 marzo 2017
Il trasferimento è legittimo e, pertanto, non può essere impugnato, quando il lavoratore ha sottoscritto la relativa comunicazione aziendale “per accettazione”.
Tale espressione non può essere ritenuta sinonimo di “per ricevuta”, dimostrando invece che il dipendente ha prestato il proprio consenso al mutamento della sede di lavoro.
Trattandosi di un diritto disponibile, tale consenso non deve essere necessariamente manifestato in una sede qualificata ex art. 2113 cod. civ..
Di conseguenza, la validità dell’accettazione può essere contestata solo adducendo e dimostrando la configurabilità di un vizio del consenso. Tale vizio deve essere dimostrato dal dipendente. Nel caso di specie, poiché quest’ultimo rivestiva una carica sindacale, la sentenza in commento ha evidenziato che l’onere della prova avrebbe dovuto essere assolto in modo particolarmente rigoroso, poiché il lavoratore era presumibilmente dotato di particolari competenze e conoscenze giuridiche.