L'invalido beneficiario dei permessi ex l. 104/1992 può essere trasferito anche senza il suo consenso, laddove il trasferimento sia disposto per garantire la conservazione del suo posto di lavoro
Nota a cura degli avv.ti Giampaolo Tagliagambe e Tommaso Targa
Tribunale di Milano, sentenza 12 gennaio 2017
Ai sensi dell'art. 33, co. 5, della l. 104/1992, l'invalido beneficiario dei relativi permessi non può essere trasferito se non con il suo espresso consenso.
Tuttavia, secondo la sentenza in commento, il consenso del lavoratore non è necessario laddove il trasferimento sia imposto dalla soppressione del suo posto di lavoro e dall'impossibilità di una utile ricollocazione del medesimo nella sede di provenienza.
In tal caso, infatti, la disposizione de qua deve essere disapplicata "considerato il preminente interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro".
In sostanza, la sentenza ha ritenuto che l'interesse alla conservazione del posto prevale oggettivamente su quello al mantenimento della sede di assegnazione, anche a prescindere dalla soggettiva percezione del dipendente interessato.