Il tempo di spostamento non costituisce orario di lavoro: non deve essere retribuito
A cura degli avv.ti Tommaso Targa, Francesco Chiarelli e Giuseppe Sacco
Laddove il lavoratore, per esigenze di servizio, debba recarsi dalla propria abitazione ad una sede dell'azienda, diversa da quella abituale, il tempo di spostamento non costituisce orario di lavoro (così come non lo è quando il dipendente si reca presso la propria usuale sede di lavoro). Infatti, trattandosi di tempo durante il quale il dipendente non è "a disposizione" del datore di lavoro, esso non rientra nell'orario di lavoro e non deve essere retribuito.
Qualora, in base ad un uso aziendale di miglior favore, l'azienda riconosca al dipendente, con riferimento al tempo di spostamento verso una sede non usuale, un indennizzo aggiuntivo alla retribuzione, ciò non significa che tale indennizzo costituisca retribuzione, e men che meno che esso debba essere quantificato in misura non inferiore alla retribuzione prevista contrattualmente e/o tenendo conto di eventuali spese vive sostenute.
Sempre nell'ipotesi di cui sopra (ossia quando il lavoratore, in una particolare giornata, anziché prestare regolarmente servizio presso la propria sede di assegnazione debba recarsi in trasferta presso una sede diversa) al medesimo è dovuta la retribuzione per le ore effettivamente prestate in servizio. Non gli spetta invece la retribuzione, né alcuna forma di indennizzo, laddove in tale giornata il numero di ore lavorate sia inferiore a quelle mediamente svolte quando presta la propria attività lavorativa nella normale sede di assegnazione.