Il demansionamento non giustifica comportamenti ingiuriosi del dipendente
A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella
Con sentenza n. 1912 del 25 gennaio 2017 la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente, che si era rifiutato di svolgere le mansioni assegnate in quanto dequalificanti e, nel contempo, aveva posto in essere comportamenti sprezzanti e minacciosi nei confronti dei colleghi.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che, in caso di demansionamento (nel caso di specie, già accertato in sede giudiziale), il lavoratore ben può rifiutarsi di svolgere la prestazione lavorativa (anche se tale rifiuto deve essere proporzionato e conforme a buona fede); tuttavia, nella fattispecie in esame, era superfluo verificare la questione relativa al demansionamento, in quanto il dipendente non solo si era presentato in azienda (e, quindi, non poteva poi rifiutarsi di svolgere le mansioni assegnate), ma, soprattutto, aveva posto in essere comportamenti autonomamente illegittimi e, come tali, sufficienti a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa.