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Procedura di mobilità e criteri di scelta: è legittimo limitare la graduatoria al personale di un singolo reparto, se la professionalità dei dipendenti in esubero non è fungibile con il resto delle ma

Procedura di mobilità e criteri di scelta: è legittimo limitare la graduatoria al personale di un singolo reparto, se la professionalità dei dipendenti in esubero non è fungibile con il resto delle maestranze

Tribunale di Cassino, decreto 10 gennaio 2017

Nell’ambito di un procedimento ex art. 1, co. 47 e ss., della l. 92/2012 (legge Fornero), il decreto in commento ha rigettato il ricorso del lavoratore che lamentava la pretesa illegittimità del suo licenziamento, maturato nell’ambito di una procedura di mobilità.

Nello specifico, l’azienda ha deciso l’integrale chiusura del reparto di uno stabilimento produttivo (quello a cui era applicato il ricorrente), avendo integralmente esternalizzato le attività ivi svolte. Stante l’esubero di tutti i dipendenti assegnati suddetto reparto, l’azienda - nell’ambito della procedura di mobilità - non ha effettuato una comparazione di questi dipendenti con quelli applicati ad altri reparti. Al contrario, la graduatoria degli esuberi è stata predisposta con riferimento ai singoli reparti ove tali esuberi sono stati individuati, e non con riferimento a tutti i dipendenti dello stabilimento.

Il giudice del lavoro ha ritenuto legittimo l’operato dell’azienda.  Anzitutto, ha premesso che il controllo giudiziario sulla legittimità del licenziamento collettivo, così come su quello individuale per giustificato motivo oggettivo, può “investire solo gli aspetti della regolarità formale della procedura o della sussistenza dei requisiti di dimensione, di spazio o di tempo previsti o della corretta applicazione dei criteri di scelta nell’individuazione dei lavoratori licenziati. Il controllo del giudice non può, viceversa, riguardare le esigenze datoriali alla base della riduzione del personale salvo che siano indicate violazioni della procedura o dimostrate elusioni dei controlli sindacali”. Di conseguenza, il sindacato del giudice non può spingersi a valutare nel merito l’opportunità della scelta di chiudere un reparto per dare in outsourcing la relativa attività, seppur tale decisione aziendale provochi l’esubero delle risorse applicate al suddetto reparto. Tale scelta rientra nel libero esercizio della discrezionalità dell’imprenditore, tutelata costituzionalmente.

Ciò premesso, il decreto ha ritenuto che è consentito, nell’ambito di una procedura di mobilità, licenziare tutti i dipendenti addetti a un reparto soppresso, senza doverli necessariamente comparare, nell’ambito di una graduatoria, con quelli assegnati ad altri reparti. Tale comparazione è obbligatoria soltanto se il personale in esubero ha una professionalità fungibile con quella  dei dipendenti assegnati a reparti non interessati dalla ristrutturazione azienda e dai conseguenti esuberi. La prova di tale fungibilità, ove l’azienda fornisca elementi utili ad escluderla, deve essere offerta dal lavoratore che contesta la legittimità del licenziamento.

Causa curata da Tommaso Targa

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