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Insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla CIPAG in mancanza di correlazione tra attività svolta e titolo

Insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla CIPAG in mancanza di correlazione tra attività svolta e titolo

Causa seguita da Barbara Fumai

(Tribunale di Rovereto, 20 dicembre 2016)

A proposito dell’obbligo di iscrizione alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG) si è, di recente,  pronunciato il Tribunale di Rovereto. L’oggetto del contendere derivava dalla previsione di cui all’art. 5 dello Statuto della predetta Cassa, ai sensi del quale “(…) sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri (…) iscritti all’Albo Professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione”.

Il Tribunale, accogliendo il ricorso presentato da un iscritto alla Cassa che non aveva mai esercitato la libera professione, ha statuito che “non è ravvisabile l’obbligo di iscrizione alla CIPAG da parte del C., non essendovi alcun nesso tra il titolo di studio di geometra da lui posseduto e l’attività in concreto svolta”.

E ciò, in quanto – in sede di istruttoria testimoniale – era stato accertato “a) come il ricorrente abbia sempre svolto l’attività di muratore e non anche quella di geometra; b) come la soc. abbia sempre operato nel capo della costruzione e vendita di immobili e non anche nella progettazione degli stessi.”

Contrariamente a quanto sostenuto da C.I.P.A.G., cioè, a giudizio del Tribunale di Rovereto è necessaria la sussistenza di un nesso di correlazione effettivo tra titolo di geometra e attività esercitata in concreto dalla persona cui viene chiesto l’adempimento contributivo. Viene, in tal modo, superata la nozione di esercizio di “attività professionale”, attualmente adottata dalla Cassa nella formulazione delle richieste di pagamento dei contributi, che includerebbe anche “forme spurie e atipiche di utilizzo dell’abilitazione professionale”.

Inoltre, il Giudice roveretano ha stabilito l’inconsistenza dell’eccezione, rispetto al merito della questione, relativa al fatto che la prova contraria alla presunzione di esercizio dell’attività professionale possa essere fornita solamente nei modi tassativamente indicati dalla stessa CIPAG, ritenendo che “La circostanza che tali risultanze siano emerse solo a seguito della presente controversia rileva ai soli fini della regolamentazione delle spese del giudizio, che, per tale ragione, vanno compensate”.

 

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