×

T&P Magazine

Il trattamento di trasferta: a quali condizioni contribuisce a formare reddito nella misura del 50% del suo ammontare

Il trattamento di trasferta: a quali condizioni contribuisce a formare reddito nella misura del 50% del suo ammontare

A cura di Damiana Lesce e Valeria De Lucia

La Legge n. 225/16 di conversione del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (pubblicata in GU del 2 dicembre 2016) contiene, tra l’altro, novità in tema di trattamento fiscale e contributivo del trattamento erogato ai c.d. trasfertisti.

■    LA DISCIPLINA GENERALE DI CUI AL TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)

Ai sensi del COMMA 6 dell’art. 51 del TUIR, le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Il COMMA 5 dell’art. 51 del TUIR, prevede che le somme erogate ai lavoratori, a fronte di una trasferta fuori dal comune di lavoro, siano esenti fino alla soglia giornaliera di 46,48 euro in Italia e di 77,47 euro all’estero. Tali esenzioni sono ridotte di un terzo in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, e di due terzi nel caso in cui l’azienda rimborsi a piè di lista sia le spese per il vitto sia per l’alloggio. Se il rimborso ha natura analitica non concorrono a formare reddito le spese documentate per vitto, alloggio, viaggio o trasporto ed i rimborsi di spese, anche non documentate, sostenute dal dipendente, in occasione della trasferta o della missione, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevato a 25,82 per le trasferte all’estero. Le indennità per trasferte all’interno del comune di lavoro concorreranno, invece, alla formazione del reddito imponibile per il lavoratore.

■    LA NUOVA LEGGE

La legge prevede che il comma 6 dell’art. 51 del TUIR debba interpretarsi nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi prevista sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

1)    la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2)    lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3)    la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

In caso di mancata e contestuale ricorrenza di tutti e tre i requisiti di cui copra, trova applicazione il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del suddetto articolo 51.

Con la norma di che trattasi il Legislatore ha sostanzialmente recepito quanto aveva già formato oggetto di elaborazione giurisprudenziale.

In particolare, anche da ultimo, la Corte di Cassazione (Cass. n. 3066 del 17 febbraio 2016) aveva affermato che gli emolumenti erogati ai lavoratori c.d. trasfertisti, vale a dire coloro i quali espletano la propria prestazione lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi da quello della sede o di altro stabilimento aziendale, concorrono a formare reddito, assoggettabile a contribuzione previdenziale nella misura del 50% del loro ammontare, indipendentemente dalle modalità di corresponsione.

Ciò in quanto, per i trasfertisti come sopra individuati, non deve parlarsi propriamente di indennità di trasferta (cui, invece, si riferisce il co. 5 del cit. art. 51 TUIR), bensì di retribuzione vera e propria, considerato che il loro trattamento è correlato alla causa tipica e normale del rapporto.

 

Rassegna stampa

Iscriviti alla Newsletter

Tags

Vedi tutti >