Il ricorso è nullo se il lavoratore si limita a richiamare l'esistenza di documenti senza produrli
A cura di Stefano Trifirò e Maria Paola Rovetta
Trib. Milano, Sez. Lav., 16 dicembre 2016, n. 3386
Il ricorso ex. art. 414 c.p.c. è nullo se il ricorrente ha dedotto in maniera generica le circostanze fattuali che comproverebbero la fondatezza della propria pretesa, senza fornirne la prova documentale.
Sulla base di questo principio di diritto, la sentenza in commento ha rigettato il ricorso di un lavoratore che rivendicava il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, in applicazione della disciplina del CCNL di categoria (logistica e trasporti).
Il ricorrente aveva fondato le proprie pretese sulle asserite risultanze dei dischi cronotachigrafi, nonché sulla sussistenza di un preteso divieto di allontanarsi dal mezzo durante le operazioni di carico/scarico previsto da un protocollo di procedura e dal regolamento aziendale. Tuttavia, il lavoratore non aveva prodotto i documenti da lui menzionati, limitandosi a dare atto della loro esistenza nel corpo del ricorso.
La sentenza ha precisato che, in assenza della produzione dei dischi cronotachigrafi, il lavoratore avrebbe dovuto per lo meno dettagliare in ricorso l'oggetto e l'estensione oraria delle mansioni. Siffatte deduzioni sono ancor più necessarie quando, come nel caso di specie, il ricorrente svolge un'attività lavorativa al di fuori del controllo diretto del datore di lavoro.
Ciò premesso, la sentenza in commento ha richiamato un‘autorevole giurisprudenza (Cass. n. 3510/1991) secondo cui il ricorso carente dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c. è affetto da nullità insanabile, rilevabile d'ufficio dal Giudice. In particolare la sentenza asserisce che, ai fini della nullità del ricorso, non rileva esclusivamente la genericità delle difese in diritto, ma si deve altresì tener conto, in assenza di contraria previsione normativa, di tutte le ragioni, perciò anche di quelle meramente e/o esclusivamente fattuali, poste a fondamento dell'azione proposta dal lavoratore.