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Il licenziamento di una RSA non costituisce di per sé condotta antisindacale, nemmeno in caso di pretesa insussistenza del GMO addotto

Il licenziamento di una RSA non costituisce di per sé condotta antisindacale, nemmeno in caso di pretesa insussistenza del GMO addotto

A cura di Tommaso Targa

Tribunale di Catania, decreto 24 dicembre 2016

Non è configurabile alcuna presunzione di antisindacalità nel licenziamento o in qualsiasi altro provvedimento, anche disciplinare, relativo ad una RSA.

In tali casi, pertanto, ove il sindacato di appartenenza della RSA agisca ex art. 28 St. Lav., ai fini dell'accoglimento del ricorso occorre verificare se, nel caso specifico, i provvedimenti posti in essere dall'azienda – a prescindere dalla loro legittimità o meno sotto il profilo individuale - siano tali da violare il bene tutelato dalla norma de qua, ossia il libero esercizio dell'attività sindacale.
Di conseguenza, è onere del sindacato, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., allegare e provare il carattere antisindacale del licenziamento intimato a una RSA, sulla base di specifiche e concrete circostanze fattuali, onde consentire al Giudice di accertare l'obiettiva idoneità della condotta denunciata ad impedire la libertà sindacale o il diritto di sciopero.
Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto il ricorso del sindacato di appartenenza di una RSA, licenziata per soppressione della posizione lavorativa, non essendo stata offerta la prova di alcun preteso intento discriminatorio ai danni del sindacalista e, men che meno, di un pregiudizio subito dal sindacato ricorrente alla propria attività in azienda. I pretesi motivi di illegittimità del licenziamento, sotto il profilo della asserita insussistenza del giustificato motivo oggettivo, sono stati ritenuti ininfluenti potendo al più comportare l'applicazione della tutela ex art. 18 St. Lav. riconosciuta al singolo lavoratore licenziato.

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