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T&P Magazine

È legittimo il differimento della contestazione disciplinare fino al rinvio al giudizio del dipendente in un procedimento penale

(Cass. n. 27680, 21 settembre 2022) 

Di Marta Filadoro

La Corte di cassazione, in una recentissima ordinanza depositata in data 21 settembre 2022, n. 27680, si è soffermata sul delicato rapporto esistente tra la necessità – ben nota in giurisprudenza – che la contestazione disciplinare intervenga in modo immediato al fine di garantire il diritto di difesa del lavoratore e la contraria esigenza per il datore di lavoro di poter disporre di una sufficiente conoscenza dei fatti e ha declinato tali principi in relazione alla pendenza di un giudizio penale.

La vicenda di merito – per come si evince dalla motivazione - era stata travagliata: un dipendente era stato sottoposto a indagini preliminari in sede penale per fatti occorsi negli anni 2008-2012; la società era venuta a conoscenza della successiva richiesta di rinvio a giudizio nel gennaio 2017; aveva comunicato dopo due mesi al lavoratore di volersi riservare ogni provvedimento dopo l’accertamento dei fatti, procedendo, poi, a seguito del rinvio a giudizio disposto dall’autorità giudiziaria, alla contestazione disciplinare e al successivo licenziamento nel gennaio 2018.

Il Tribunale ha annullato l’iniziativa datoriale, ritenendola tardiva (giudicando anche insussistenti i fatti in quanto considerati inutilizzabili gli atti delle indagini preliminari); la Corte d’appello ha, invece, confermato il licenziamento, precisando di poter desumere proprio dagli atti del procedimento penale la prova inconfutabile della responsabilità del lavoratore per le condotte contestate e ritenendo tempestiva la contestazione, non essendovi prova che la società avesse avuto conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio prima del gennaio 2017.

In sede di legittimità, la Corte di cassazione ha rigettato i motivi di impugnazione della sentenza d’appello.

In particolare, la decisione della Cassazione appare molto equilibrata nel contemperare le esigenze difensive del lavoratore con la necessità per il datore di lavoro di poter accertare compiutamente la fattispecie, avendo chiarito come il principio generale della immediatezza, “esplicazione del generale precetto di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro, vada inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un'unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria, ovvero quando la complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell'organo abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicchè risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento dei fatti e, quindi, di adozione dei relativi provvedimenti”.

La medesima ordinanza, con una precisazione che può essere utile nella prassi, ha inoltre dato rilevanza al fatto che il datore di lavoro avesse tempestivamente comunicato al lavoratore di voler riservare ogni provvedimento all’esito dell’esame della fattispecie, precisando che “nel caso in esame, la Corte di merito, richiamando uno specifico precedente di legittimità (Cass. n. 25686 del 2014, non massimata), ha giudicato legittimo il differimento della contestazione disciplinare fino al rinvio al giudizio del dipendente nel procedimento penale in ragione del fatto che la società datrice di lavoro non disponesse di poteri d'indagine utili ad accertare i fatti compiuti dai lavoratori al di fuori dei locali aziendali, come nel caso di specie; ha inoltre sottolineato come la società datoriale tempestivamente, e cioè con nota del 20.3.2017, avesse informato il lavoratore della riserva di contestazione disciplinare”.


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