Tribunale di Pescara, ordinanza del 13 ottobre 2021,
di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano
Non è improponibile, né improcedibile l’azione esecutiva promossa su un bene oggetto di un sequestro conservativo ai fini di confisca in favore dell’erario dello Stato anteriormente alla trascrizione del pignoramento, ma con una iscrizione ipotecaria sull’immobile pignorato (in favore del creditore fondiario intervenuto) avvenuta in data antecedente alla trascrizione del sequestro.
L’attuale assetto normativo, invero, prevede espressamente l’improponibilità/improcedibilità della procedura espropriativa nell’ambito delle misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e successiva confisca) disciplinate dal d. lgs. 159/2011 (codice antimafia), ma è una norma speciale. In mancanza di una previsione che disciplini l’ipotesi di interferenza tra procedimento immobiliare in sede civile e sequestro in sede penale finalizzato alla confisca diretta di cui all’art. 240 c.p. ovvero a quella per equivalente, deve ritenersi che il legislatore abbia considerato ed ammesso la possibilità di una contemporanea pendenza delle due procedure.