×

T&P Magazine

Diritto d'autore: il caso Isgrò vs. Waters

Della vicenda che ha visto il celebre artista Emilio Isgrò e le sue inconfondibili cancellature contestare il packaging del disco “Is this the life we really want?” di Roger Waters, si è molto parlato nella stampa e sui social media nazionali e non. Altrettanta risonanza ha avuto la notizia dell’accordo fra i due big dell’arte.

Solo per citare alcuni titoli: “Roger Waters ha copiato in buona fede” (La Repubblica), oppure a “Isgrò perdona Roger Waters” (Il giornale della Sicilia), ed infine “Pace fatta tra Roger Waters e l’artista Emilio Isgrò” (Il Messaggero).

Tuttavia, nonostante le molte parole spese a commento di questa vicenda, ben poco si è detto circa gli interessanti aspetti giuridici ed interpretativi che hanno impegnato gli Avvocati (per parte Isgrò, Salvatore Trifirò e Francesco Autelitano), ed i Giudici del Tribunale di Milano (dott.sse Alessandra Dal Moro, Anna Bellesi, Alima Zana e Silvia Giani) coinvolti in questa controversia, ormai sì conclusasi nel migliore dei modi (la transazione), ma che resta un importante precedente giuridico destinato a fare storia.

Riassumiamo, qui di seguito, le ragioni in fatto e diritto che hanno determinato l’unicità di questa vicenda giudiziaria con particolare attenzione alla legge sul diritto d’autore.

Come noto, la controversia ha avuto ad oggetto l’estrema somiglianza della cover dell’ultimo album di Roger Waters con alcune opere del celebre Emilio Isgrò. Il Maestro lamentava la violazione del proprio diritto d’autore rispetto a sue opere ben identificate tra le quali il ciclo “Cancellature” del 1964, e “La jena più ne ha e più ne vuole” del 1969. Queste, fra le molte cancellature di Isgrò avevano la particolarità di essere riprese dall’album “Is this the life we really want?” pressoché pedissequamente, discostandosene solamente per il testo contenutovi. La somiglianza delle opere è tanto forte che già prima della controversia aleggiava la convinzione di critici d’arte di testate nazionali che la copertina sarebbe stata opera di Isgrò, creando grande confusione sulle identità dei personaggi coinvolti nella vicenda.

Perché fosse concessa tutela alle opere del Maestro era necessario dimostrare che queste rientrassero nella fattispecie di cui all’art. 1 L. n. 633/41 secondo cui risultano protette dal diritto d’autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono (…) alle arti figurative (…) qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Molto si è detto circa il requisito della creatività con riguardo alla cancellatura ed alla sua natura di atto pratico e non appropriabile. Tuttavia, la Cassazione ha più volte precisato che In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (ex multis Cass. Sez. I Civ., 28 novembre 2011 n. 25173, in Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24,). Sempre sullo stesso tema, anche la giurisprudenza di merito ha affermato che il presupposto della tutela accordata dalla legge sul diritto d’autore è che l’opera presenti il requisito della creatività, che non si identifica con l’originalità in assoluto e neppure con la novità, ma piuttosto con ‘l’individualità’ della rappresentazione dal punto di vista soggettivo e con la ‘personalità’ intesa come capacità di sentire e di esprimere in modo personale un sentimento, un’idea, un qualsiasi aspetto della vita (Trib. Roma, ordinanza 27 aprile 1981, in dirittoproarte.com). Ed ancora, il carattere creativo implica concetti relativi di novità ed originalità e consiste nell’individualità della rappresentazione, ossia nell’idoneità dell’opera di esprimere in modo personale un sentimento, un’idea, un fatto (Corte d’Appello di Milano, 8 luglio 1988, in eius.it).

Ma la copertina dell’album “Is this the life we really want?” integrava una violazione di tale diritto? La copertina, infatti, riproduce sì le cancellature, ma con alcune modificazioni rispetto all’opera del Maestro.

Siamo, allora, di fronte a un’ipotesi di plagio, a mezzo di contraffazione? Secondo costante giurisprudenza di legittimità, si ha violazione dell'esclusiva non solo quando l'opera è copiata integralmente (riproduzione abusiva in senso stretto); ma anche quando si ha contraffazione dell'opera precedente, contraffazione la quale implica delle differenze oltre che delle somiglianze. Ora, quando si tratta di valutare se c'è o no contraffazione non è determinante, per negarla, l'esistenza di differenze di dettaglio: ciò che conta è se i tratti essenziali che caratterizzano l'opera anteriore sono riconoscibili nell'opera successiva (Cass. Sez. I Civ., 15 giugno 2012 n. 9854, CED Cassazione 2012. Così anche Cass. 28 novembre 2011 n. 25173; Cass. 27 ottobre 2005 n. 20925; Cass. 5 luglio 1990 n. 7077).

A chiarimento di ciò la Cassazione ha affermato che le differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto sono irrilevanti, in quanto dirette solo a nascondere la contraffazione (Cfr. ex multis, Cass. Sez. I Civ., 3 giugno 2015 n. 11464, in CED Cassazione). E non è un caso che persino collaboratori e critici, da decenni esperti osservatori delle cancellature del Maestro, non abbiano distinto la copertina dell’album dalle sue opere autografe.

Il Tribunale di Milano ha disposto, prima, e confermato, poi, il decreto inaudita altera parte con cui inibiva la commercializzazione, la diffusione e la distribuzione del packaging del disco “Is this the life we really want?”, e ha fissato una somma pari a 100 euro per ogni violazione, ordinando, inoltre, la pubblicazione dell’ordinanza, con vittoria di spese. Infatti, il titolare del diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso.

Il Tribunale, aderendo alle argomentazioni dei legali di Isgrò, ha giudicato che Il raffronto dell’opera di Isgrò con il detto materiale raffigurativo che accompagna il supporto fonografico di Roger Waters palesa che la riproduzione ha ripreso pedissequamente la forma espressiva personale dell’artista Isgrò. 

Nel caso in esame, gli estremi del plagio sono stati appunto riconosciuti nella forma espressiva dell’idea artistica, e non nell’idea artistica in sé.

Dopo questa importante decisione del Tribunale di Milano, le Parti hanno deciso di porre fine alla controversia sul piano nazionale e internazionale in via transattiva. In particolare, Isgrò ha preso atto della buona fede di Waters il quale ha, a sua volta, riconosciuto il Maestro Isgrò come uno dei più importanti rappresentanti dell’arte contemporanea italiana e creatore della “Cancellatura”.

Rassegna stampa

Iscriviti alla Newsletter

Tags

Vedi tutti >