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T&P Magazine

ASSICURAZIONI, LOCAZIONI, RESPONSABILITA’

a cura di Teresa Cofano

 

Contratto – richiamo della disciplina contenuta in un documento esterno

Il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate per effetto di una relatio perfecta.

In tal caso l'atto esterno viene fatto proprio dagli stipulanti e messo su un piano di parità rispetto al contratto direttamente compilato e sottoscritto, equivalendo il suddetto rinvio alla materiale trascrizione del suo contenuto nel contratto di cui viene a formare parte integrante.

(Cass. 19 giugno 2019, n. 16439)

 

Responsabilità civile obbligatoria – massimale – rilevabilità d’ufficio

In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 21, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo per l'appunto a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato.

(Cass. 17 giugno 2019, n. 16148)

 

Giudizio di responsabilità civile - Chiamata in causa del terzo – estensione automatica della domanda

Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.

(Cass. 25 giugno 2019, n. 16919)

 

Danno non patrimoniale

Il danno catastrofale è comprensivo sia di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) sia di una componente di sofferenza interiore psichica di massimo livello (danno catastrofale), correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, che deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità che tengano conto della sua particolare rilevanza ed entità. Pertanto, mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo - denominato "puro" ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza. Ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo criteri di proporzionalità e di equità.

(Cass. 20 giugno 2019, n.16592)

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