Di Marina Tona e Noemi Spoleti
La legge n. 215 del 2021 (di conversione del c.d. Decreto Fisco-Lavoro, d.l. n. 146 del 2021) ha introdotto, a far data dal 21 dicembre 2021, un nuovo obbligo di comunicazione circa l’impiego di lavoratori autonomi occasionali, finalizzato a svolgere attività di monitoraggio, nonché a contrastare forme elusive della normativa a tutela del lavoro.
Nella specie, la norma prevede che “con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 […]”.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro - con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 - ha fornito i primi chiarimenti operativi sul tema.
In primo luogo, è stato rilevato che tale nuovo obbligo interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori e i lavoratori autonomi occasionali, ex art 2222 cod. civ.
Sono quindi necessariamente escluse dall’obbligo in oggetto:
Inoltre, l’INL ha chiarito che fermo restando il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, l’obbligo in questione riguarda anche:
Con riferimento al contenuto della comunicazione, la stessa - che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato - dovrà avere i seguenti contenuti minimi, a pena di invalidità:
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico
Riguardo al regime sanzionatorio, la violazione dell’obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da € 500 ad € 2.500, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Cliccando qui è consultabile la nota ufficiale.