Di Marina Tona e Noemi Spoleti
Il d.l. n. 221 del 2022, con l’art. 17 comma 2, ha demandato al Ministero della salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione, l’individuazione “delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa deve essere normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto”.
Pertanto, con Decreto Interministeriale del 3 febbraio 2022, ai fini della individuazione delle patologie di cui all’art. 17 comma 2 d.l. n. 221 del 2022, sono state enucleate due casistiche specifiche:
1.- lavoratori con condizione di fragilità indipendente dallo stato vaccinale;
2.- lavoratori con condizione di fragilità in presenza di esenzione dalla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle condizioni individuate dal decreto.
Nel primo gruppo di lavoratori fragili sono inclusi, ai sensi del decreto ministeriale:
Nel secondo gruppo di lavoratori fragili sono stati inclusi i pazienti che abbiano una esenzione dalla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni cliniche:
L’esistenza delle patologie e condizioni appena elencate deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.