La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la natura illecita e discriminatoria del trasferimento collettivo di 216 lavoratori, di cui 76 risultanti iscritti alla medesima organizzazione sindacale. (Cass. civ. sez. lav. 2 gennaio 2020, n. 1).
Nella specie, la Suprema Corte ha giudicato che il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell’Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 attribuisce a ciascun componente della RSU eletto nelle liste di un sindacato, dotato di rappresentatività ex art. 19 della L. 300/1970, il diritto di indire un’assemblea retribuita. (Cass. civ. sez. lav. 6 febbraio 2020, n. 2862).
Il Tribunale di Treviso ha giudicato antisindacale, la violazione da parte di un’azienda ospedaliera, delle prescrizioni del Protocollo Governo-parti sociali. (Trib. Treviso sez. lav. 2 luglio 2020, n. 14060).
Nel caso di specie, il Tribunale milanese, accertato che l’accordo aziendale (riguardante il premio di risultato) era stato sottoscritto in assenza di una volontà maggioritaria della RSU e, comunque, da organizzazioni sindacali territoriali (non legittimate), ha ordinato la riapertura delle trattative con ciascun componente della RSU costituita in azienda. (Trib. Milano sez. lav. 30 luglio 2020 n. 19596).
Il Tribunale fiorentino ha giudicato antisindacali le disposizioni impartite dal datore di lavoro per le quali il dipendente, prima dall’astensione dal lavoro, era tenuto a svolgere attività volte ad evitare o attenuare gli effetti nocivi dello sciopero.
(Trib. Firenze sez. lav. 15 ottobre 2020).
Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha giudicato legittima l’applicazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro dei minimi salariali riconosciuti del CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, in luogo di quello applicato in azienda dal datore di lavoro. (Trib. Roma sez. lav. 15 ottobre 2020).
La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile a tutto il personale dipendente la forfetizzazione dei compensi per il lavoro straordinario prevista dall’accordo integrativo aziendale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalle RSU. (Cass. civ. sez. lav. 20 novembre 2020, n. 26509).
Il Tribunale di Milano ha giudicato ritorsivo con oggettiva efficacia intimidatoria il provvedimento di sospensione cautelare adottato da un’azienda ospedaliera nei confronti di un dirigente sindacale, che solo qualche giorno prima, si era espresso con toni fortemente critici, sull’organizzazione del datore di lavoro, in un’intervista rilasciata ad un quotidiano a diffusione nazionale. (Trib. Milano sez. lav. 9 dicembre 2020).