Cass. sentenza 14 febbraio 2017, n. 3795
Dopo la cessazione del contratto di locazione relativo ad un immobile ad uso diverso da quello abitativo a seguito di convalida della licenza intimata dal locatore, quest’ultimo non ha interesse a far valere, dopo la scadenza, la clausola risolutiva espressa del contratto, neppure al fine di sottrarsi al versamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento.
A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano