Cass. 2° Civ. N. 27515/2016
Causa seguita da Bonaventura Minutolo
Il recesso del rapporto di agenzia (nella specie di assicurazione) può essere giustificato da un inadempimento colpevole e non di scarsa importanza tale da ledere in misura considerevole i diritti di chi lo esercita e da non consentire la prosecuzione del rapporto.
La sentenza sottolinea l’esattezza del principio ribadito dalla Corte di merito secondo cui l’asserito comportamento doloso della preponente – come vizio del consenso – non può basarsi su semplici induzioni o presunzioni.