A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella
Con sentenza n. 23178 del 4 ottobre 2017 la Corte di Cassazione ha ricordato che la prestazione lavorativa, contrattualmente dovuta dal dipendente, comprende anche comportamenti accessori e strumentali, al cui adempimento è tenuto il lavoratore in rispetto degli obblighi di diligenza ex art. 2104 cod. civ.. La Suprema Corte ha precisato che l’adempimento di tale obbligo non può pregiudicare altri diritti del dipendente e, segnatamente, l’esercizio dell’attività sindacale: per tale ragione, non è possibile pretendere dal dipendente che egli svolga attività di aggiornamento - funzionale allo svolgimento della propria attività in condizioni di sicurezza (nel caso di specie, ritiro e lettura di circolari di servizio) - durante il tempo di fruizione dei permessi sindacali, in quanto tale richiesta confligge con i principi di pienezza, libertà ed autonomia che informano l’esercizio di tale diritto. E’ pertanto esclusa la rilevanza disciplinare del comportamento del dipendente consistente nel rifiuto di svolgere il mero compimento di attività accessorie fuori dal contesto dell’orario normale o del lavoro straordinario.