Il caso in esame ha ad oggetto un licenziamento per superamento del periodo di comporto. Il numero dei giorni di assenza sono pacifici, ma il lavoratore ha lamentato la computabilità da parte del datore di lavoro delle giornate in cui è stato costretto alla permanenza domiciliare per rispettare la quarantena a causa della positività al Covid 19 di due suoi famigliari.
Il lavoratore, pertanto, ha invocato l’applicazione dell’art. 26 D. L. 18/2020, comma 1, che espressamente prevede: “1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”. Il Giudice del Lavoro ha rigettato le pretese del lavoratore, in quanto le giornate in cui è stato costretto a rispettare la quarantena si inserivano in un più ampio evento morboso, già esistente prima dell’obbligo della quarantena, ragion per cui il lavoratore sarebbe rimasto assente per malattia a prescindere da questa.
Il Giudice del lavoro ha ritenuto che l’art. 26 del D. L. 18/20 risponde alla impellente necessità di tutelare quei lavoratori che sono stati costretti a rimanere assenti dal lavoro in quanto attinti dalle misure di quarantena e di isolamento fiduciario. La ratio di tale disposizione non può che essere dunque quella di non far ricadere sul lavoratore le conseguenze dell'assenza dal lavoro che sia riconducibile causalmente alle misure di prevenzione e di contenimento assunte dal medesimo legislatore al fine di limitare la diffusione del Covid 19.
Tale situazione, pertanto, è diversa da quella per cui – indipendentemente dalla situazione pandemica – il lavoratore sia rimasto assente dal lavoro oltre il periodo di cui all'art. 2110 cod. civ. per una sua pregressa malattia, che gli avrebbe comunque impedito di prestare la propria attività lavorativa.
Ed è il caso in esame. Infatti, il periodo di quarantena del lavoratore, si ribadisce, si inseriva in un più ampio periodo di malattia certificato e proseguito senza soluzione di continuità. Sul punto, dunque, il Giudice del Lavoro ha concluso per l’infondatezza delle pretese del lavoratore (Tribunale del Lavoro di Nola, 19 aprile 2022, causa seguita da Avv. Mariapaola Rovetta).