La Suprema Corte, con sentenza 24 gennaio 2020, n. 1663, ha confermato le tesi già formulate nella motivazione della Corte d’Appello di Torino, sulla nota vicenda dei riders. Vicenda che trae origine dalla rivendicazione da parte dei fattorini della natura subordinata del proprio rapporto di lavoro, con la conseguente domanda di condanna della Società al ripristino del rapporto ed al pagamento delle differenze retributive maturate.
La Corte d'appello di Torino, con sentenza 4 febbraio 2019, n. 26, aveva ribadito l’assenza di subordinazione dei rapporti in oggetto. Tuttavia - in parziale accoglimento dell’appello dei lavoratori – la Corte territoriale aveva altresì ritenuto di applicare ai rapporti di lavoro de quibus l’art. 2 del D.lgs. 15 giugno 2015, il quale dispone che, in presenza della c.d. etero-organizzazione dell’attività di collaborazione, si applicano le tutele tipiche del contratto di lavoro subordinato. Soluzione questa prevista, a mente del legislatore, a tutela delle nuove fattispecie di lavoro che si stanno sviluppando.
La Cassazione, nel rigettare il ricorso della Società, ha ribadito che la normativa introdotta con il Jobs Act deve essere interpretata contestualizzandola in una serie di interventi normativi esplicitamente orientati a privilegiare il lavoro subordinato a tempo indeterminato come modello dl riferimento nella gestione dei rapporti di lavoro.
I Giudici di legittimità hanno motivato, infatti, che “In una prospettiva così delimitata non ha decisivo senso interrogarsi su se tali forme di collaborazione, così connotate e di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell'autonomia, perché ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l'ordinamento ha statuito espressamente l'applicazione delle norme sul lavoro subordinato, disegnando una norma di disciplina. […] Si tratta di una scelta di politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato, in coerenza con l‘approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di "debolezza" economica, operanti in una "zona grigia" tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea” (Cass. Sez. Lav., 24 gennaio 2020, n. 1663, in motiv. p.ti 25 e 27).
Dunque, detta conferma si è basata sull’assunto che – pur dovendosi negare la natura subordinata dei rapporti di lavoro dei riders – ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in presenza della c.d. etero-organizzazione dell’attività di collaborazione, si applicano le tutele tipiche del contratto di lavoro subordinato. La decisione – di diritto e di fatto - ha tolto ulteriore spazio alle già limitatissime ipotesi di lavoro autonomo contemplate dall’Ordinamento.
La motivazione della Suprema Corte offre, tuttavia, spunto per rammentare che il rapporto fra lavoro e libertà dell’individuo è reso peculiare dal fatto che entrambi godono della dignità di valore fondamentale della parte prima della Costituzione. Su tale scia la Carta contempera il lavoro e la libertà, individuando il lavoro quale strumento e condizione per la piena espressione della libertà e parità dell’individuo. Sul punto basti ricordare il tenore degli artt. 1, 3, 4 e 36 Cost.
Quanto sopra costituisce uno dei più importanti principi non solo dell’ordinamento costituzionale, ma del medesimo diritto del lavoro, ivi comprese le regole che disciplinano la qualificazione dei rapporti.
Al contrario non v’è spazio alcuno nel nostro Ordinamento costituzionale per una concezione del lavoro che veda il prestatore di lavoro tout court privo della propria libertà individuale nello svolgimento della propria attività[1].
Infatti, non è possibile escludersi che i lavoratori, e non soltanto gli imprenditori, siano in qualche misura interessati a godere - sia pure con gli opportuni correttivi di natura istituzionale o sindacale - di un libero mercato del lavoro e tale interesse assume rilevanza costituzionale in virtù dell’art. 4 della Carta[2].
Avendo, dunque, riguardo a una lettura costituzionalmente orientata del lavoro assurgerebbe a precetto costituzionale la pari dignità di tutte le forme di lavoro e la libertà personale delle parti contraenti. Laddove l’impresa deve essere intesa come una comunità di lavoro nell’ambito di diritti e doveri reciproci orientati verso il fine comune dell’interesse dell’impresa.
Tali conclusioni, sono state evidentemente disattese dalla Suprema Corte. Viene così a rafforzarsi un filone della giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro che potrebbe potenzialmente produrre – se perseguito nelle sue massime conseguenze logico-interpretative – risultati molti simili ad un’abrogazione della disciplina sulle collaborazioni, con evidenti impatti socio-economici di primaria portata.
[1] Vien da pensare nuovamente a quanto sostenuto da Marx: “Di fatto, il regno della libertà comincia soltanto là dove cessa il lavoro determinato dalla necessità e dalla finalità esterna; si trova quindi per sua natura oltre la sfera della produzione materiale vera e propria” (K. Marx, Il Capitale, in Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, vol. I, Firenze 1968, vol. III, sez. VII, cap. 48, p. 933).
[2] P. Ichino, “Libertà Formale e libertà materiale del lavoratore nella qualificazione della prestazione come autonoma o subordinata”, p. 83.