Tribunale di Avellino, sentenza del 3 settembre 2019
causa seguita da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano
In relazione al versamento del premio in contanti, non tracciabile, la prova testimoniale, per essere ammissibile, deve essere particolarmente specifica e dettagliare non solo con quali modalità è avvenuta la consegna del denaro all’accipiens, ma anche in che modo il solvens si è procurato la provvista necessaria per il pagamento.
Il pagamento di ingenti somme di denaro in contanti, oltre ad essere in violazione della normativa antiriciclaggio e dell’art. 47 co. 3 del Regolamento Isvap n. 5/2006, costituisce una forma negoziale assolutamente inconsueta e rappresenta una condotta imprudente/negligente, tale da escludere la responsabilità ex art. 2049 c.c. della Compagnia preponente.