causa seguita da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano
Corte d’appello di Milano sentenza 12 luglio 2018
Il recesso ad nutum dell’agente, esercitato nella consapevolezza dei propri inadempimenti contabili e del ritardo nelle rimesse del saldo di cassa, ha natura evidentemente strumentale, in quanto volto ad ottenere l’applicazione di un regime di cessazione del rapporto economicamente meno gravoso per l’agente.
Anche se tale recesso non può qualificarsi come un atto illecito, in quanto esercizio di un potere legittimamente riconosciuto all’agente, deve riconoscersi il suo carattere abusivo, lesivo del principio di correttezza e buona fede che deve presidiare ogni rapporto contrattuale.
La clausola di buona fede contenuta nell’art. 1375 c.c., infatti, ha una portata generale e un fondamento costituzionale solidaristico (art. 2 Cost) e non è un mero criterio di valutazione della condotta delle parti, ma assurge a fonte integrativa degli obblighi contrattuali, imponendo alle parti l’adozione di un comportamento leale e corretto, sia in sede di stipulazione del contratto, sia durante la sua esecuzione, sino all’estinzione del rapporto.