A cura di Giorgio Molteni e Antonio Cazzella
Con sentenza n. 32533 del 14 dicembre 2018 la Suprema Corte ha affermato che, conformemente al diritto del lavoro, il lavoratore deve poter accedere ai dati personali contenuti in atti prodromici all’adozione di un procedimento disciplinare. Nel caso di specie, si trattava di dati personali contenuti in alcuni documenti (previsti da una circolare del datore di lavoro in materia di procedimento disciplinare) e, segnatamente, nella segnalazione del Responsabile Risorse Umane e del Responsabile Territoriale nonché nella lettera accompagnatoria contenente un “parere motivato circa il provvedimento da adottare”. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che il datore di lavoro ben avrebbe potuto estrapolare, dalla predetta documentazione, passaggi non conferenti rispetto alla richiesta del lavoratore, ove gli stessi potessero risultare pregiudizievoli rispetto al diritto alla riservatezza di terzi.