A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella
Con sentenza n. 22925 del 29 settembre 2017 la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di trasformazione del rapporto in part-time verticale, il lavoratore ha diritto di conservare tutti i permessi previsti dalla legge n. 104/92 solo quando il nuovo orario settimanale prevede una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario; infatti, la Direttiva 97/87/Ce sull’accordo quadro per il tempo parziale va interpretata nel senso che bisogna distribuire in misura paritaria, fra azienda e dipendente, gli oneri connessi all’adozione del part-time.
La flessibilità è uno dei principi fondamentali dell’accordo quadro, ma non si può imporre alle aziende un irragionevole sacrificio per le particolari modalità di attuazione del rapporto a tempo parziale, sicchè i permessi devono essere ridotti quando il part-time prevede un orario settimanale per un numero di giornate inferiori al 50% dell’orario ordinario nonché quando il servizio part-time è limitato ad alcuni periodi dell’anno.