Corte appello Roma, sentenza del 2 luglio 2021,
di Teresa Cofano e Bonaventura Minutolo
La notifica ad una "ditta individuale", e cioè ad una persona fisica in relazione all'attività svolta nell'esercizio di una impresa individuale (nella fattispecie, ad un promotore finanziario), deve essere effettuata non già ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ. - il quale riguarda le persone giuridiche, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 e seguenti cod.civ. -, ma ai sensi degli artt. 138 e seguenti c.p.c. (Cass. n. 1092/05).
In relazione alle notifiche ex art.138 c.p.c. e ss. le risultanze anagrafiche hanno mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate, in quanto tali, da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento.
Ciò premesso, deve ritenersi valida la notifica effettuata in presenza di una serie di elementi idonei a superare le risultanze anagrafiche, quali: