Notizie, news e approfondimenti sul Diritto del Lavoro

No al risarcimento del danno all’agente se non prova la violazione di norme di correttezza

Scritto da Admin | 9 febbraio 2018

No al risarcimento del danno all’agente se non prova la violazione di norme di correttezza

(Tribunale di Paola, sentenza del 19 gennaio 2018)

Causa seguita da Luca Peron e Diego Meucci

Un agente ha convenuto in giudizio la società mandante sostenendo l’illegittimità del recesso ad nutum operato dall’azienda che avrebbe comportato a sua volta il diritto dell’agente ad un recesso per giusta causa, nonché deducendo una serie di circostanze al fine di comprovare un intervenuto inadempimento contrattuale della preponente e il conseguente diritto al risarcimento dei danni patiti.

Il Tribunale di Paola ha respinto la domanda precisando preliminarmente che, in tema di contratto di agenzia, la facoltà di recedere ad nutum da parte della preponente, salvo il dovere del preavviso, non costituisce inadempimento contrattuale ma legittima esplicazione di un diritto potestativo da cui non deriva, di per sé, all'agente alcun danno risarcibile, atteso che il risarcimento del danno a cui fa riferimento l'art. 1751, comma 4, c.c. è relativo ad eventuali danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale che potrebbe anche cumularsi con quello già previsto al comma 1 della medesima disposizione codicistica.

Il Giudice di merito ha quindi precisato che per accedere alla tutela risarcitoria di cui all'art. 1751, comma 4, c.c. l’agente deve dimostrare puntualmente un comportamento discriminatorio o ritorsivo posto in essere dalla preponente ovvero altra situazione, quale il mancato pagamento di provvigioni maturate, la denigrazione professionale o l’induzione dell’agente, prima della risoluzione del rapporto, a oneri e spese per l’esecuzione del contratto poco dopo inopinatamente risolto.

Sotto diverso profilo è stato precisato che per poter ascrivere alla preponente una responsabilità tale da giustificare un recesso senza preavviso dell’agente è richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente medesimo.