A cura di Antonio Cazzella e Stefano Beretta
Con ordinanza n. 7844 del 29 marzo 2018 la Corte di Cassazione ha evidenziato che i comportamenti in violazione dell’art. 2087 cod. civ. non devono essere necessariamente ricondotti alla nozione di mobbing o di straining, che sono frutto di elaborazione giurisprudenziale. Infatti, il datore di lavoro è comunque obbligato ad evitare situazioni “stressogene”, che - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, ovvero per altre circostanza del caso concreto - possano comunque determinare, anche sulla base di una prova per presunzioni e pur in assenza di un intento persecutorio, un danno nei confronti del dipendente: è stato rilevato, ad esempio, che lo stress forzato può anche derivare, tout court, dalla costrizione a lavorare in un ambiente ostile, per incuria e disinteresse del datore nei confronti del benessere lavorativo.