(Corte App. Torino, 10 ottobre 2017)
Causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feriani
Un dipendente ha adito il Tribunale di Torino, sostenendo di aver svolto, nel corso del rapporto, (anche) mansioni di cassiere, rientranti nel V livello CCNL Terziario, anziché nel livello VI super in cui era inquadrato e, su tale presupposto, ha rivendicato la qualifica superiore e chiesto il pagamento delle connesse differenze retributive.
Il Tribunale – dopo aver rilevato che il dipendente che rivendica un inquadramento superiore deve dedurre e provare rigorosamente lo svolgimento di mansioni proprie del livello preteso – ha precisato che, nel caso di espletamento di mansioni promiscue, egli deve, altresì, allegare e dimostrare di aver svolto dette mansioni in via prevalente.
Facendo applicazione del predetto principio, il Tribunale ha rigettato le domande avanzate del lavoratore, in quanto quest’ultimo non aveva dedotto in modo adeguato, né tantomeno provato in maniera rigorosa, che le mansioni superiori - a cui ricollegava l’asserito diritto all’inquadramento nel V livello - fossero state da lui espletate in via prevalente rispetto alle altre mansioni, che, invece, rientravano pacificamente nel livello attribuito.