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L’INAIL è tenuta a risarcire il danno da mobbing. (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31514)

A cura di Francesco Torniamenti

I danni subiti da un lavoratore in conseguenza di una malattia professionale sorta in esito ad una condotta mobbizzante / vessatoria perpetrata dal datore di lavoro sono indennizzabili dall’INAIL anche se la malattia professionale non rientra tra il novero di patologie “tabellate” in relazione alle quali è previsto l’indennizzo da parte dell’ente assicurativo.

Così ha recentissimamente deciso la Suprema Corte cassando la decisione della Corte d’Appello di Perugia che, invece, aveva negato al dipendente il diritto all’indennizzo da parte dell’INAIL.

In particolare, un lavoratore aveva citato in giudizio l’INAIL lamentando di aver subito, in conseguenza al mobbing posto in essere dal proprio datore di lavoro, un disturbo post-traumatico da stress cronico gli aveva procurato danni di natura extra-patrimoniale. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello accertavano l’esistenza del mobbing e del nesso di causa tra la condotta vessatoria ed il danno escludendo, però, il diritto del lavoratore alla copertura assicurativa in quanto, ai sensi dell’art. 3, D.P.R. n. 1124/65, l’indennizzo dell’INAIL coprirebbe solo le tecnopatie conseguenti alle lavorazioni indicate all’art. 1 di tale norma e non, invece, quelle dipese dalle modalità organizzative del rapporto di lavoro.

La Corte di Cassazione, con una decisione in linea con la propria giurisprudenza (Cass. 14 maggio 2020, n. 8948; Cass. 5 marzo 2018, n. 5066) ha riformato la sentenza di merito ritenendo che il danno da mobbing è indennizzabile dall’INAIL in quanto la malattia professionale è indennizzabile ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n, 38/2000 anche quando “non è contratta in seguito a specifiche lavorazioni ma derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione”. Ciò a condizione che “la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza della prestazione lavorativa”.

In altre parole, secondo la Cassazione, l’indennizzo dell’INAIL è obbligatorio per tutte le malattie, anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate dal D.P.R. n. 1124/1965, purché si tratti di malattie delle quali è provata l’origine lavorativa.

La Cassazione quindi, affermando che i danni da mobbing sono indennizzabili dall’INAIL consente al datore di lavoro – che subisca una causa di risarcimento danni da mobbing – di chiamare in malleva l’ente assicurativo affinché questo – in sostituzione del datore - indennizzi il lavoratore degli asseriti danni subiti.

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