Di Vittorio Provera
Qualora una Società in nome collettivo (SNC) abbia stipulato un preliminare di vendita di immobile, la sua trasformazione in SRL prima della conclusione del definitivo non determina la liberazione dei soci dalle loro responsabilità in caso di inadempimento. Il principio è contenuto nel provvedimento della Suprema Corte n. 13772 del 20/05/2021.
La vicenda trae origine da un contratto preliminare di vendita di immobile che una SNC (quale promittente venditrice) aveva concluso con i promissari acquirenti. Prima del rogito, questi ultimi scoprivano che l’immobile era gravato da trascrizioni pregiudizievoli, in violazione degli obblighi previsti nel preliminare, in cui la SNC garantiva la proprietà del bene e l’inesistenza di vincoli. Era quindi avviata a causa civile per la restituzione degli acconti ed il pagamento del doppio della caparra.
Il Tribunale condannava la SRL (in cui nel frattempo si era trasformata la SNC) ed i soci al pagamento delle somme pretese dagli attori, sentenza confermata in Appello. Uno dei Soci proponeva ricorso per Cassazione deducendo che le iscrizioni pregiudizievoli si sarebbero verificate dopo la trasformazione della società in SRL, con conseguente non responsabilità personale dei soci. Inoltre - avendo i promissari acquirenti versato acconti mediante bonifico alla SRL - ciò avrebbe costituito prova dell’avvenuta conoscenza della trasformazione con conseguente liberazione delle persone fisiche. In punto, la Corte ha ritenuto – innanzitutto – che la cessazione del regime di responsabilità illimitata dei soci (e l’avvio della responsabilità limitata della SRL) va individuato, da un lato “nel momento in cui la trasformazione prende effetto ex art. 2500 co. 3 c.c. e posizionato, dall’altro, rispetto alle obbligazioni sorte (prima o dopo) il verificarsi di tale momento secondo quanto disposto dal co. 1 dell’art. 2500 quinquies c.c.”. Pertanto, poiché la SNC (e quindi i Soci) avevano garantito che l’immobile era libero da vincoli pregiudizievoli, la violazione dell’obbligo determina responsabilità dei medesimi, anche se le condotte sono state poste in essere dopo la trasformazione in SRL.
L’eventuale liberazione dei soci per le obbligazioni sorte in epoca anteriore alla trasformazione, può avvenire in due casi, non presenti nella fattispecie: (i) un esplicito assenso dei creditori alla trasformazione con conseguente remissione o rinuncia alla garanzia personale ; (ii) l’avvenuto inoltro - a mezzo raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuta ricezione - di apposita comunicazione della trasformazione della società, qualora i creditori non abbiano espressamente negato il consenso entro i 60 giorni successivi dalla sua ricezione. Pertanto non ha rilievo che i promissari acquirenti possano aver effettuato taluni pagamenti in acconto presso la SRL. Tali condotte non integrano un consenso, né esplicito né presunto, cosicché i soci non sono liberati delle responsabilità per le obbligazioni assunte dalla SNC. La decisione introduce elementi di chiarezza in situazioni che, protraendosi nel tempo, sono talvolta caratterizzate da modificazioni nella composizione o nella natura dei soggetti che, originariamente, hanno stipulato gli accordi.