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Licenziamento per superamento del periodo di comporto: l’aspettativa che impedisce il recesso è solo quella concretamente fruita

Scritto da Admin | 12 giugno 2019

Corte d'Appello di Milano 30 novembre 2018 

Causa seguita da Francesco Torniamenti

 

Un lavoratore, dopo essersi assentato per un periodo eccedente il comporto, aveva chiesto – e ottenuto – la fruizione di un periodo di aspettativa di due mesi (documentando il perdurare dello stato di malattia). Al termine di tale periodo, era rientrato in servizio ed era stato licenziato per superamento del periodo di comporto.

Il licenziamento veniva impugnato in quanto, a dire del lavoratore, la richiesta dell’aspettativa, al termine del comporto, avrebbe impedito il licenziamento sino all’esaurimento del periodo massimo di aspettativa astrattamente fruibile ai sensi del CCNL (pari a 12 mesi) e ciò indipendentemente dalla durata dell’aspettativa concretamente richiesta. Il Tribunale di Milano, in primo grado, accoglieva il ricorso del lavoratore.

In sede di reclamo, la Corte d’Appello di Milano, riformando la sentenza di primo grado, ha confermato il licenziamento stabilendo che il lavoratore, al termine del comporto, ha diritto al periodo di aspettativa solo se perdura lo stato di malattia; pertanto, una volta guarito e tornato al lavoro, non ha più diritto alla conservazione del posto e ciò anche se l’aspettativa fruita ha avuto una durata inferiore rispetto a quella massima prevista dal contratto collettivo.

La Corte d’Appello ha così aderito alla recente giurisprudenza di Cassazione (n. 18420/16) sul diritto del lavoro per cui il lavoratore che ha superato il periodo di comporto può chiedere la fruizione di un periodo di aspettativa anche in misura inferiore rispetto a quello contrattualmente previsto; in questo caso, il datore ha la facoltà di recedere dal rapporto una volta esaurita l’aspettativa richiesta.

Il Collegio, sotto altro aspetto, ha ritenuto idonei a provare le assenze per malattia del lavoratore anche i Verbali della Commissione medica di Milano. Infatti, l’assenza per malattia può essere dimostrata non solo dai certificati medici inviati telematicamente dal medico di base, ma da qualsiasi altro documento medico che attesti l’inabilità temporanea assoluta dal lavoro.