A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella
Con sentenza n. 26677 del 10 novembre 2017 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente, che aveva ricevuto dal capo reparto una email con la quale quest’ultimo gli aveva segnalato l’omissione di alcuni adempimenti (che riguardavano il mancato inserimento di dati in un programma aziendale); il lavoratore non aveva adempiuto a tale incarico neppure successivamente al ricevimento della predetta email, alla quale era seguita, a distanza di oltre dieci giorni, la contestazione disciplinare, che gli addebitava il protrarsi di tale inadempimento anche dopo la segnalazione del capo-reparto. La Suprema Corte ha rilevato che la sentenza impugnata dal lavoratore ha correttamente accertato, con motivazione non censurabile in sede di legittimità, che le giustificazioni fornite da quest’ultimo (criticità del software, incompletezza delle schede riportanti i dati da inserire, eccessivi carichi di lavoro, etc.) non erano risultate idonee, alla luce delle risultanze istruttorie, ad escludere il grave inadempimento da configurarsi come “condotta omissiva permanente”.