Causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feria
Cass. 23 agosto 2018 n. 21045, ord
Un viaggiatore piazzista ha impugnato il licenziamento per giusta causa irrogatogli per aver falsificato, in modo sistematico e continuativo, molteplici ricevute e fatture allo scopo di ottenere dalla Società datrice il rimborso di spese asseritamente sostenute per ragioni professionali (pranzi di lavoro e pedaggi connessi a tragitti percorsi per lavoro), ma, in realtà, da lui effettuate a fini personali.
Il dipendente - il cui ricorso inizialmente accolto, in primo grado, nella fase sommaria, era stato poi rigettato sia nella fase di opposizione, sia nel successivo giudizio di reclamo - ha adito il Supremo Collegio, sostenendo la pretesa illegittimità del licenziamento sotto il profilo della proporzionalità.
Per contro, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso da lui proposto, affermando che la giusta causa di recesso - l’onere della cui prova grava esclusivamente sul datore di lavoro - deve consistere in una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello fiduciario, con concreto riferimento ai suoi aspetti sia oggettivi (afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti e al grado affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nell’organizzazione dell’impresa), sia soggettivi (inerenti alle circostanze in cui si è verificato il fatto, nonché ai motivi e all’intensità della condotta).
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, il Supremo Collegio ha ritenuto che la condotta tenuta dal lavoratore integrasse gli estremi della giusta causa di recesso.
Ciò in quanto la sistematicità e continuatività con cui il dipendente aveva falsificato la documentazione presentata alla società datrice confermava che si trattasse di una condotta dolosa e non meramente colposa.
Inoltre, detto comportamento risultava, se possibile, ancor più grave, considerato che il lavoratore svolgeva la propria attività di viaggiatore/piazzista presso i punti vendita della grande distribuzione e, quindi, al di fuori della sfera di controllo e sorveglianza diretta del datore di lavoro. Con la conseguenza che il livello di affidabilità, di onestà e di specchiatezza del medesimo sarebbe dovuto essere massimo, non essendo possibile alcuna forma di controllo diretto della sua prestazione lavorativa.