A cura di Stefano Trifirò
A seguito della riforma del diritto societario del 2003, sempre più società, anche con strutture complesse, optano per la forma societaria dell’S.r.l., piuttosto che della S.p.A. Forse non tutti sanno, però, che, sebbene la disciplina della S.r.l. sia in gran parte mutuata da quella delle società per azioni, il codice prevede alcune differenze che, in caso di contenzioso, possono assumere decisiva rilevanza.
È questa la situazione, ad esempio, dell’azione di responsabilità avverso all’(ex)amministratore. Infatti, il codice civile prevede in caso di società a responsabilità limitata un’autonoma fattispecie più semplificata di quanto previsto agli artt. 2392 e ss. cod. civ.
Qualora i quotisti revochino l’amministratore, ritenuto inadempiente nei confronti della società, potrà essere intentata un’azione di risarcimento danni nei confronti di quest’ultimo ai sensi dell’art. 2476 cod. civ.
Quali sono i presupposti ed i confini della fattispecie di cui sopra?
Per quanto concerne i presupposti della responsabilità, questa sorge in una delle seguenti ipotesi: per violazione in malafede di norme di legge; correttezza e diligenza nella gestione del patrimonio altrui; ed, infine, per violazione di disposizioni dell’atto costitutivo, di delibere assembleari, ovvero di regole di condotta professionale (c.d. malagestio).
La responsabilità può scaturire anche nel caso della cosiddetta condotta omissiva sotto forma di omessa vigilanza sull’andamento della gestione o di omesso impedimento di atti pregiudizievoli per la società, eventualmente noti agli amministratori.
La norma, prevede anche che la responsabilità non si estenda a coloro che dimostrino di essere esenti da colpa e a coloro che, qualora a conoscenza che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare il loro dissenso, facendo incombere la prova della cattiva gestione societaria su chi agisce.
A questo proposito, l’art. 2476 co. 3 cod. civ., riguardante l’azione di responsabilità promossa da ciascun socio, stabilisce che, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, si può chiedere il provvedimento cautelare di revoca degli amministratori. Per “gravi irregolarità” nella gestione si intendono atti di amministrazione lesivi del patrimonio sociale, anche solo potenzialmente, tali comunque da comportare un danno apprezzabile nei confronti della società. Da questo dato normativo, relativo all’azione del singolo socio, da cui, nel silenzio del codice, ne discende ragionevolmente che la legge riconosca la legittimazione anche alla società come titolare del diritto al risarcimento, si desume ancora una volta che, per essere responsabili, bisogna avere danneggiato la società ledendone il patrimonio.
Infatti “L’azione sociale di responsabilità esercitata dal socio verso l’amministratore di s.r.l. ha natura contrattuale e il socio deve allegare non solo l’inadempimento dell’amministratore, ma deve anche allegare e provare l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale. Non basta, insomma, una condotta di mala gestio dell’amministratore per far sorgere un’obbligazione risarcitoria in capo alla società” (Tribunale di Roma, sez. spec. Impresa, 24/08/2016, n. 16049).
In questo senso, si può, affermare che la mala gestio dell’amministratore di una S.r.l. viene valutata secondo un canone meno restrittivo della S.p.A. il che rende, pertanto, le due fattispecie non coincidenti sotto il profilo valutativo.
Sotto tale ultimo aspetto la parte che adisca il Giudice al fine di vedere accolte le proprie pretese risarcitorie ex art. 2476 cod. civ., sarà gravata dell’onere di provare precise censure nei confronti degli amministratori tese a dimostrarne la condotta contra legem, ovvero contraria allo statuto sociale, ovvero in mala gestio, dovendo indicare quali norme professionali di buona gestione sarebbero state violate, con quali concreti comportamenti ben circostanziati, e soprattutto il nesso causale fra l’asserita mala gestio e i sostenuti danni sofferti dalla società.
Invece, grava sull’amministratore citato in giudizio l’onere della prova liberatoria, consistente nel dimostrare che, la condotta cagionevole per la società da lui tenuta, sia a lui imputabile, ovvero, se omissiva, commessa con il suo dissenso esplicito. Prova, questa, che è espressamente condizionata al previo assolvimento degli oneri attorei citati poco sopra.
Il giudice cercherà, comunque, di comporre la vicenda e, in caso di continuazione dell’istruttoria, potrà avvalersi, data la tecnicità del giudizio, di un consulente tecnico spesso incaricato anch’esso del tentativo di conciliazione ex artt. 198 – 200 cod. proc. civ.