(Trib. Milano 23 luglio 2020)
Causa seguita da Luca Peron e Francesco Torniamenti
Un assicurato, alla scadenza di una polizza vita, chiedeva all’assicurazione la corresponsione del valore di riscatto che risultava dalla dichiarazione rilasciatogli dal subagente ammontante ad un importo di molto maggiore rispetto al valore indicato dalla compagnia. Una volta ottenuto il diniego dell’assicuratore – che disconosceva la dichiarazione emessa dal subagente – l’assicurato adiva il Tribunale di Milano chiedendo la condanna della compagnia a risarcirgli quanto promesso dal subagente sostenendo la responsabilità dell’assicurazione sia a titolo contrattuale – poiché il subagente avrebbe agito, in una situazione di apparenza del diritto, in qualità di agente – sia extra contrattuale ex art. 2049 cod. civ. (ai sensi del quale il committente è responsabile dell’illecito commesso dai propri preposti).
Il Tribunale di Milano, dopo aver appurato che la dichiarazione resa dal subagente non riportava alcuna sottoscrizione da parte della compagnia assicuratrice, ha respinto la domanda dell’assicurato sulla base del fatto che il rapporto di agenzia (tra la compagnia assicuratrice e l’agente) e quello di subagenzia (tra l'agente e il subagente) sono autonomi tra di loro e, pertanto, la compagnia assicuratrice non ha alcun potere di controllo sull’operato del subagente e non è dallo stesso vincolata.
Di conseguenza, la condotta del subagente è rilevante solo per l’agente che sarà responsabile, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del subagente - suo diretto preposto - quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze a lui attribuite; se invece le condotte del subagente esorbitano dalle predette incombenze, l'agente sarà responsabile in applicazione del principio dell'apparenza del diritto, purché sussista la buona fede incolpevole dell’assicurato e l'atteggiamento colposo dell’agente.
Nel caso di specie, la responsabilità dell’assicuratore per l’operato del subagente poteva profilarsi solo qualora fosse stato provato che il subagente agiva su specifico mandato dell’assicurazione; tale circostanza, però, non era stata provata.