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La trasformazione del rapporto da full-time a part-time non costituisce un diritto assoluto e incondizionato

Scritto da Vittorio Provera | 15 settembre 2019

(Trib. Milano, 23 aprile 2018)

causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feriani

 

Due dipendenti di un contact center hanno adito il Tribunale di Milano, lamentando che la Società datrice di lavoro - a differenza di quanto aveva fatto con altre lavoratrici - non aveva accolto la loro richiesta di trasformazione del rapporto da full-time a part-time, nonostante le stesse fossero in possesso dei requisiti previsti, a tal fine, dalla contrattazione collettiva aziendale (ovvero anzianità di servizio pari ad almeno due anni e presenza di un figlio di età non superiore a dieci anni).

Per contro, il Tribunale ha rigettato il ricorso da esse proposto, evidenziando che, nel diritto del lavoro, la trasformazione del rapporto da full-time a part-time non costituisce un diritto assoluto ed incondizionato, ma deve essere contemperato con le esigenze organizzative e produttive della Società datrice di lavoro.

Nel caso di specie, quest’ultima aveva dimostrato di aver ricevuto dalle proprie dipendenti numerose richieste di trasformazione del rapporto da full-time a part-time per motivi di carattere familiare e che, non potendo accoglierle tutte, aveva correttamente utilizzato - quale criterio preferenziale di selezione - quello della priorità temporale di presentazione della richiesta (criterio oggettivo e verificabile che, in quanto tale, escludeva qualsiasi arbitrarietà).       

La Società aveva, inoltre, provato che - per effetto dell’accoglimento delle domande di part-time presentate in data anteriore rispetto a quelle delle ricorrenti - aveva interamente coperto la fascia mattutina e che, quindi, rimaneva da coprire soltanto quella pomeridiana; quanto a quest’ultima, le ricorrenti avevano sin da subito manifestato la loro indisponibilità a coprirla e, per tale ragione, la datrice di lavoro aveva correttamente accolto le richieste di altre lavoratrici, che - pur essendo state presentate in un momento successivo - non ponevano alcuna limitazione circa la fascia di copertura.