Le novità della Legge di Bilancio 2018 in ambito di lavoro
A cura di Francesco Torniamenti
La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha apportato, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, alcune rilevanti novità in ambito lavoristico. Di seguito si sintetizzano gli interventi più significativi.
- Incentivo per le prime assunzioni a tempo indeterminato. Vengono introdotti esoneri contributivi al fine di incentivare l’occupazione giovanile; in particolare, i datori di lavoro privati potranno fruire di uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi (per un massimo di euro 3.000 su base annua) se, nel 2018:
i) assumeranno a tempo indeterminato dipendenti di età inferiore ai 35 anni (che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato da nessun datore di lavoro ovvero che siano stati precedentemente assunti solo in apprendistato); tale beneficio ha durata sino a 36 mesi e potrà essere revocato (con obbligo di restituire all’INPS i contributi relativi al beneficio già fruito) se il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione, licenzi il lavoratore assunto - o un suo collega impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato nella medesima qualifica - per giustificato motivo oggettivo;
ii) confermino a tempo indeterminato lavoratori già presenti in organico con qualifica di apprendisti di età inferiore ai 30 anni; tale beneficio ha durata 12 mesi.
E’, inoltre, previsto un ulteriore esonero contributivo del 100% (fermo restando il limite di 3.000 euro su base annua) in caso i datori di lavoro assumano a tempo indeterminato studenti che hanno svolto, presso la medesima azienda, periodi di apprendistato professionalizzante o attività di alternanza scuola – lavoro ex art. 1, co. 33 l. n. 107/2015;
- Ticket licenziamento. Viene previsto che le aziende destinatarie della CIGS che effettuano licenziamenti collettivi saranno tenute a pagare il contributo al licenziamento previsto dall’art. 2, co. 31 L. n. 92/2012 (c.d. “ticket licenziamento”) nella misura del 82% (anziché del 41%) del massimale mensile NASPI per ogni anno di anzianità sino al limite di tre (il massimale NASPI è correntemente fissato in 1.195,00 euro).
- Welfare aziendale. Viene ampliato il paniere delle prestazioni di rilevanza sociale corrisposte alla genericità o ad un gruppo omogeneo di dipendenti (c.d. “welfare aziendale”) che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente e che, quindi, non sono né tassate né soggette a contribuzione. In particolare, alle prestazioni già previste all’art. 51, co. 2 del D.P.R. n. 917/86 “TUIR” (es: somministrazioni di vitto, servizi di trasporto aziendale, erogazioni connotate da finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto), vengono ora aggiunte le somme erogate ai dipendenti o le spese direttamente sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e del suo coniuge / figli.
- Bonus pagati tramite azioni. Al fine di tutelare i dipendenti che scelgono di ricevere bonus tramite azioni della società datrice di lavoro, è previsto che il premio così erogato sia esente da contribuzione e tassazione, ma che sia tassata (nella misura del 26%) solo l’eventuale plusvalenza realizzata dal lavoratore che venda le azioni ad un prezzo superiore rispetto al valore che le stesse avevano al momento in cui gli sono state assegnate quale corrispettivo del bonus.
- Estensione degli ammortizzatori. Viene prorogato il periodo di CIGS (la cui durata è prevista ordinariamente per un massimo di 24 mesi) per ulteriori 12 mesi sempre che la CIGS sia stata richiesta per crisi e riorganizzazione aziendale da imprese con un organico superiore alle 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata. Ai fini di poter beneficiare di tale proroga, è necessario che l’impresa, oltre a presentare un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria e gestionale (come già previsto dell’art. 21, co. 3 D.lgs. n. 148/2015) debba presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata.