Causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feriani
Trib. Bologna, 23 marzo 2018
Un dipendente con mansioni di titolare di un determinato ufficio rivendicava, nei confronti della Società datrice di lavoro, l’inquadramento in un livello superiore sul presupposto che, in azienda, vigesse una prassi in forza della quale tutti (o quasi) i precedenti titolari di tale ufficio erano stati inquadrati in detto livello.
Per contro, il Tribunale di Bologna ha rigettato la pretesa avanzata dal lavoratore, affermando che si configura quale prassi aziendale soltanto un comportamento applicato dalla Società, in modo spontaneo e continuativo, nei confronti di tutti i propri dipendenti e non soltanto di alcuni di essi.
Pertanto, il ricorrente, al fine di poter invocare una prassi aziendale, avrebbe dovuto allegare (e, ovviamente, provare in giudizio) che, presso la Società datrice di lavoro, erano sempre stati inquadrati nel livello da lui rivendicato non soltanto i (precedenti) titolari del singolo ufficio da lui gestito, bensì anche i titolari di tutti gli altri uffici omologhi, situati in diverse città.
Inoltre, il Tribunale ha precisato che, nel caso di specie, il dipendente non poteva neppure lamentare di aver subito una discriminazione, non sussistendo nel nostro ordinamento un principio di parità di trattamento tra lavoratori a parità di mansioni.