Notizie, news e approfondimenti sul Diritto del Lavoro

La giusta causa di licenziamento come fattispecie a formazione progressiva

Scritto da Mariapaola Rovetta | 23 novembre 2020

Tribunale di Sassari, Ordinanza del 17 novembre 2020

causa seguita da Mariapaola Rovetta e Federico Manfredi

 

Con una recente ordinanza del 17 novembre 2020, il Giudice del Lavoro di Sassari ha confermato il principio della Suprema Corte secondo cui, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione. Non è, dunque, il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

La stessa ordinanza ha, altresì, ritenuto infondate le doglianze relative al difetto di specificità della contestazione disciplinare, sulla base del fatto che, in generale, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, né la specifica indicazione della norma violata e neppure la specifica indicazione dei motivi di rilevanza disciplinare dello stesso, in termini di incidenza sulla fiducia, essendo sufficiente che il dipendente, con la lettura dell'addebito, sia posto in grado di cogliere la portata del fatto che gli viene contestato.

Nel caso di specie, il Giudice del Lavoro ha ritenuto che la società datrice abbia diffusamente descritto le condotte addebitate al dipendente con riferimenti a dati storici, temporali e soggettivi precisi, che soddisfano pienamente il requisito di specificità.

Il Giudice del Lavoro ha così rigettato le domande avanzate da un lavoratore, con qualifica di Operaio e mansioni di capo squadra, il quale aveva alle sue dirette dipendenze 15 dipendenti di un livello inferiore, che era stato licenziato per giusta causa per aver posto in essere numerosi atti, ognuno dei quali considerato gravemente vessatorio ed intimidatorio, nei confronti dei suoi subalterni, il tutto per un lungo lasso di tempo.