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La circolare n. 7 del 30 ottobre 2020 dell’ispettorato Nazionale del lavoro. Ancora incertezza nella disciplina delle co.co.co., e in particolare in quella dei riders

Scritto da Tommaso Targa | 5 novembre 2020

Di Tommaso Targa

La circolare 30 ottobre 2020 n. 7 dell'INL, pur non essendo vincolante innanzi al giudice del lavoro in ipotesi di controversia, conferma le numerose criticità emerse in relazione alla nuova disciplina dei co.co.co., sulla quale è recentemente intervenuta la legge 128/2019, introducendo anche specifiche disposizioni in tema di riders.

Richiamando i principi di diritto affermati dalla Cassazione nella nota sentenza Foodora n. 1663/2020, la circolare afferma il diritto dei lavoratori all’applicazione delle tutele previste per il lavoro subordinato (limiti massimi dell’orario di lavoro, pausa e riposi, trattamento minimo retributivo, obblighi contributivi) quando la prestazione viene svolta in regime di (prevalente) personalità, continuità ed etero organizzazione.

Secondo la circolare, la personalità non sarebbe esclusa se il contratto prevede la possibilità - il che accade di frequente nei format contrattuali - di indicare un "sostituto" in caso di assenza.

La continuità dovrebbe essere intesa come un requisito di fatto: deve trattarsi di una prestazione non occasionale bensì reiterata nel tempo, a prescindere da eventuali intervalli di inattività.

L’etero-organizzazione sussiste quando l'attività del collaboratore è pienamente integrata nell'attività produttiva e/o commerciale del committente e non è incompatibile con l'assenza di un obbligo di esclusiva.

Anche in materia di riders, la circolare ha ritenuto necessaria la prova dell’etero organizzazione sulla base di una serie di indizi sintomatici da valutare complessivamente e contestualizzare, caso per caso. Non esistono quindi formule astratte da applicare generalmente per qualsiasi rapporto e per qualsiasi committente. E questo passaggio della circolare conferma la centralità dell’accertamento effettuato dagli ispettori, e quindi a maggior ragione dal giudice investito della questione, esaminando le peculiarità della fattispecie concreta.

Esaminando i tipici modelli organizzativi in questo settore, la circolare ha ritenuto che la possibilità di rifiutare la chiamata sia un elemento rilevante ma non decisivo, dovendo anche in questo caso essere valutata l’effettività di questa possibilità e le conseguenze dell’esercizio del relativo diritto del rider nell’organizzazione del lavoro.