A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano
Un atto può avere efficacia interruttiva del decorso della prescrizione nel momento in cui contenga, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione della pretesa, l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento che manifesta l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto con una sostanziale costituzione in mora (elemento oggettivo). Tale ultimo requisito non è vincolato a specifici elementi di forma, salvo ovviamente la forma scritta, non richiedendo dunque formule solenni o l'osservanza di particolari adempimenti essendo sufficiente che il creditori manifesti chiaramente la propria volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.(Cassazione civile, sentenza 4 luglio 2017, n. 16465)