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Inammissibile l’impugnazione del licenziamento con ricorso d’urgenza: il lavoratore deve farlo con il procedimento ex legge Fornero

Scritto da Admin | 28 luglio 2017

Inammissibile l’impugnazione del licenziamento con ricorso d’urgenza: il lavoratore deve farlo con il procedimento ex legge Fornero

(Tribunale di Messina, ordinanza 22 settembre 2016)

E’ inammissibile il ricorso d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.  promosso da un lavoratore licenziato per chiedere la reintegrazione. Così ha giudicato l’ordinanza in commento, collocandosi nel solco dell’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (Trib. Bari ordinanza 17 ottobre 2012; Trib. Lecce ordinanza 27 novembre 2012; Trib. Roma 23 gennaio 2013; Trib. Ravenna 13 maggio 2013;Trib. Tempio Pausania ordinanza 15 ottobre 2013).

L’ordinanza ha premesso che la cosiddetta riforma Fornero (l. 92/2012) ha introdotto un rito speciale per i giudizi di impugnazione del licenziamento avviati dopo il 18 luglio 2012, con i quali viene chiesta l’applicazione dell’art. 18 St. Lav.. Si tratta di un rito obbligatorio - nel senso che il lavoratore non può optare per l’introduzione di un ordinario procedimento ex art. 414 cod. proc. civ. -  che si compone di una fase sommaria, caratterizzata da oralità e celerità,  ed una eventuale fase di opposizione dell’ordinanza di accoglimento o rigetto del ricorso introduttivo della prima fase.

Partendo da queste premesse, l’ordinanza ha affermato che, in materia di licenziamento soggetto alla tutela reale, l’area di ammissibilità del ricorso cautelare è “sostanzialmente esautorata non potendosi… immaginare una procedura più celere di quella ideata dal legislatore riformista. Ne deriva che la possibilità di ricorso a tale schema processuale, per effetto della residualità dell’art. 700 c.p.c., sia venuta sostanzialmente meno, salva eventualmente l’ipotesi di una straordinaria urgenza, da dedursi e provarsi con rigore, sotto il profilo del pericolo nel ritardo, che possa fondare il provvedimento inaudita altera parte, previsto nel procedimento cautelare uniforme ex art. 669 sexies c.p.c.”.

Esaminando il caso concreto, l’ordinanza ha evidenziato che il ricorrente si è limitato a fare generico riferimento al pregiudizio conseguente allo stato di disoccupazione e alle ipotizzabili difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro. Tali circostanze, sussistenti per definizione in qualsiasi ipotesi di licenziamento, non integrano un’urgenza di tale gravità da giustificare un decreto inaudita altera parte. Il lavoratore avrebbe dovuto, pertanto, chiedere tutela nella forma del rito Fornero “che garantisce - quantomeno nella fase sommaria - una risposta celere di giustizia, senz’altro compatibile con la situazione economica e personale rappresentata dall’odierna istante”.  Di qui il rigetto del ricorso d’urgenza allo stato degli atti.

 

 Causa curata da Tommaso Targa